STATUTO SOCIALE modificato in data 15-11-1998, in base al DL n° 460 del 4-12-1997 in modo da permettere all’associazione di mantenere la qualifica di ente non commerciale
SIDEV SOCIETA' ITALIANA DI DERMATOLOGIA VETERINARIA
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art. 1 - E' costituita l'Associazione: "Società Italiana di Dermatologia Veterinaria" , S.I.D.E.V.
Art. 2 - Essa ha sede in Cremona, via Trecchi 20, presso la "Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia" (S.C.I.V.A.C.)
Art. 3 - L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l'educazione permanente dei suoi membri e la loro qualificazione
professionale con congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi ecc. nel settore della dermatologia veterinaria, sia a livello nazionale e locale che internazionale; si propone inoltre di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione veterinaria in questo settore e che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali.
Al fine di garantire:
- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di volto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
- l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci o dei rendiconti, valgono tra i soci e seguenti patti:
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4 - Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. I soci possono liberamente consultare i libri
sociali (libro Verbali Assemblee dei soci, libro Verbali dell’Organo Amministrativo); è inoltre a disposizione dei Soci, presso la sede sociale, per un congruo periodo di tempo
precedente l’assemblea, il rendiconto economico e finanziario.
SOCI
Art. 6 - I soci dell'Associazione sono tutti i laureati in medicina veterinaria e gli studenti dell’ultimo anno delle facoltà di medicina veterinaria che ne facciano richiesta.
Art. 7 - Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Le iscrizioni decorrono dall'accettazione della domanda al 31 dicembre dello stesso anno.
L’adesione s’intende a tempo indeterminato.
L’associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale.
La quota o contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
DOVERI DEI SOCI
Art. 8 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi,
secondo le competenze statutarie, nonchè al pagamento della quota sociale. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
DIRITTI DEI SOCI
Art. 9 - L'iscrizione alla S.I.D.E.V. dà diritto, per l'anno di iscrizione, a ricevere le riviste, le monografie e tutto il materiale eventualmente prodotto, a partecipare, a condizioni agevolate, a tutti i Congressi, Convegni, Corsi e a tutte le altre iniziative organizzate, nonchè a usufruire di tutti i servizi offerti.
AMMINISTRAZIONE
Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, eletti dall'assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario-Tesoriere.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Al termine del mandato il Vicepresidente assume la carica di Presidente ed il Presidente diventa automaticamente Presidente Senior.
Art. 13 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Art. 15 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE
Art. 16 - I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante affissione presso la sede sociale ed inoltre a mezzo comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 Codice Civile.
Art. 17 - L'Assemblea delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’a Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato, sottoscritte in calce all'avviso di comunicazione. Nessun associato può cumulare più di una delega.
Art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 20 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste
dall'art. 21 del Codice Civile, primo comma anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 del Codice
Civile.
SCIOGLIMENTO
Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei membri ed è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSIE
Art. 22 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente della S.I.D.E.V.; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Il Consiglio Direttivo per il primo mandato sarà così composto:
Antonella Vercelli, Roberto Morganti, Chiara Noli, Alessandra Fondati, Fabrizio Fabbrini.